PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione. Modalità di utilizzo
del materiale genetico).

      1. Per donazione a fini di nascita si intende l'atto di destinazione, compiuto dai soggetti cui è geneticamente riferibile l'embrione soprannumerario o residuato da un trattamento di procreazione medicalmente assistita, in favore di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, che si impegnano, ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita, a portare avanti una gravidanza assumendo tutti i diritti e gli obblighi nei confronti del nato. Il nato è considerato figlio legittimo ovvero naturale dei soggetti che hanno assunto tale impegno. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
      2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è consentita la donazione di gameti e di cellule staminali embrionali.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì consentire, all'atto della prestazione del consenso alla donazione, che qualora il predetto materiale genetico risulti inutilizzabile a fini procreativi esso possa essere destinato alla ricerca scientifica finalizzata al progresso medico.
      4. In tutti i casi in cui l'embrione si trova in stato di abbandono, per rinuncia espressa o tacita degli originari titolari ovvero per altre cause, il Ministero della salute dispone sulla donazione a fini di nascita o, nel caso di accertata inidoneità a tale scopo, sulla destinazione a fini di ricerca scientifica.

Art. 2.
(Soggetti destinatari della donazione).

      1. Possono essere destinatarie della donazione ai fini di nascita di cui alla

 

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presente legge le coppie coniugate o conviventi ovvero la donna non coniugata, né convivente.
      2. La donazione non è vincolata alla presenza di condizioni patologiche di sterilità o infertilità nei soggetti destinatari.

Art. 3.
(Consenso informato e garanzie).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, prima di sottoporsi a tecniche di procreazione medicalmente assistita, hanno il diritto di conoscere le condizioni biogenetiche dell'embrione ovvero del materiale genetico oggetto della donazione.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i donatori possono ricorrere alle tecniche mediche più avanzate che offrano adeguate garanzie di tutela dell'integrità del materiale genetico donato.

Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. La coppia o il soggetto cui sono geneticamente riferibili gli embrioni soprannumerari, residuati al trattamento di procreazione medicalmente assistita, ovvero i gameti o le cellule staminali embrionali, deve, alle condizioni consentite dall'articolo 1, all'atto di prestazione del consenso alla donazione, dichiarare la propria volontà in ordine alla destinazione del materiale genetico.
      2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano prodotto il materiale genetico prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono, entro tre mesi da tale data, comunicare al Ministero della salute la propria intenzione in merito alla destinazione del materiale genetico crioconservato.
      3. Il diritto di conoscere le condizioni biogenetiche dell'embrione mediante le tecniche più adeguate allo scopo, di cui all'articolo 3, è esteso a tutti i soggetti legittimati a ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e in

 

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particolare a coloro che risultino portatori di gravi patologie genetiche o virali trasmissibili, per i quali il ricorso a tali tecniche di procreazione sia giustificato dall'esigenza di evitare la trasmissione della patologia alla prole.